La detrazione degli interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
Gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale sono detraibili
nella misura del 19%, su un importo massimo di 2.582,28 euro.
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la
costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Essa è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo, da parte del possessore a
titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare, avvenga nei sei mesi
antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.
Il beneficio è riconosciuto anche agli appartenenti al personale in servizio permanente delle
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze
di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell’unica
abitazione di proprietà , a prescindere dal requisito della dimora abituale.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le
seguenti condizioni:
♣ l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente
o i suoi
familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) intendono dimorare
abitualmente
♣ l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei
lavori di costruzione
♣ il contratto di mutuo deve essere stipulato dalla persona che avrà il possesso dell’unitÃ
immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui
ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, soltanto per il periodo di durata dei
lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al
termine dei lavori.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla
conclusione dei lavori di costruzione comporta la perdita del diritto alla detrazione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento edilizio che
ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga). Il diritto alla
detrazione non viene meno in caso di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione
comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici
dell’Agenzia, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del
contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato
stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni
amministrative richieste dalla legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali
comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso.
La detrazione spetta solo sulla parte di mutuo che copre le spese documentate.