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Immobili soggetti al vincolo delle “Belle Arti”

Pubblicato da wp_1762522 sopra Marzo 4, 2016
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I beni di proprietà privata aventi lo status, secondo le norme del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sono sottoposti ad un regime giuridico limitativo della libera circolazione che prevede, in caso di alienazione tra privati, il potere di prelazione dello Stato (in subordine della Regione o della Provincia o del Comune ) che, ove esercitato, determina l’acquisizione dei beni in mano pubblica e la caducazione dell’atto di trasferimento.

Il termine per l’esercizio della prelazione decorre dalla data della denuncia o dal momento dell’acquisizione degli elementi della denuncia stessa.

Il decorso del termine legale (sessanta giorni dalla denuncia) configura di per sé il mancato avveramento della condizione sospensiva e pertanto il perfezionarsi del contratto.

Ciò che conta è la verifica che l’atto sia stato denunciato o che perlomeno il Ministero abbia acquisito gli elementi costitutivi della denuncia, perché il termine per l’esercizio della prelazione decorre o dalla data della denuncia o dal momento dell’acquisizione degli elementi della denuncia stessa (art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. 42/04). In mancanza di tali presupposti gli effetti dell’atto potrebbero restare sospesi, in quanto non si realizza il momento dal quale comincia a decorrere il termine per l’esercizio della prelazione.

La procedura è composta da due fasi, ovvero un primo contratto “condizionato” il quale è oggetto di denuncia alla soprintendenza dalla quale parte il termine dei 60 giorni di cui sopra citati.

Da tener conto che gli effetti dell’acquisto retroagiscono alla conclusione del primo atto, mentre il secondo atto è un mero atto dichiarativo.

Il possesso ed il materiale godimento durante la fase di pendenza, spettano alla parte venditrice la quale si impegna a custodire l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, e dovranno essere trasmessi alla parte acquirente non appena la condizione si sia avverata.

A conclusione nel caso in cui lo stato non eserciti la prelazione nei termini previsti si giunge alla redazione del secondo atto ovvero dell’avveramento della condizione sospensiva il quale completa la procedura.

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