La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto (con testamento o senza).
La rinuncia deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità.
Che cosa è
E’ un atto con il quale il chiamato (l’erede) dichiara di non volere acquistare l’eredità, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l’altro, che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Come si rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione:
a – ricevuta da un Notaio
b – ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.
La dichiarazione di rinuncia:
– non deve prevedere alcuna condizione (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità a condizione che Tizio venda a Caio i suoi gioielli”)
– non deve prevedere alcun termine (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità fino al 31.12.2013”)
– non deve prevedere alcuna limitazione (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità limitatamente all’autovettura del defunto, ma accetto la sua casa”).
In caso contrario, la dichiarazione è nulla (ossia non produce nessun effetto).
Entro quando va fatta la rinuncia
Secondo l’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare
e quindi di rinunciare – l’eredità si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 480, 2° comma, cod. civ.).
Il termine di 10 anni può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (azione c.d. “interrogatoria”). Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità (art. 481 cod. civ.).
Effetto retroattivo, revocabilità della rinuncia e decadenza
Il chiamato all’eredità che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si parla infatti di effetto retroattivo della rinuncia (art. 521 cod. civ.).
Vi sono tuttavia due eccezioni: chi ha rinunciato all’eredità può
trattenere la donazione ricevuta, oppuredomandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile (i giudici ritengono che il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all’eredità, può trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto previsto dall’art. 540 cod. civ.).
La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati. Sono ovviamente fatte salvi i diritti acquistati da soggetti terzi sopra i beni dell’eredità (art. 525 cod. civ.).
Decade dal diritto di rinunciare (e si considera erede puro e semplice) il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa (art. 527 cod. civ.).
Devoluzione dell’eredità
Che cosa accade all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia? A chi spettano i beni?
Si distinguono due situazioni:
a nelle successioni legittime (vedi le schede sulla successione del coniuge e quindi di rinunciare – l’eredità si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 480, 2° comma, cod. civ.).
Il termine di 10 anni può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (azione c.d. “interrogatoria”). Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità (art. 481 cod. civ.).
Effetto retroattivo, revocabilità della rinuncia e decadenza
Il chiamato all’eredità che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si parla infatti di effetto retroattivo della rinuncia (art. 521 cod. civ.).
Vi sono tuttavia due eccezioni: chi ha rinunciato all’eredità può
trattenere la donazione ricevuta, oppuredomandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile (i giudici ritengono che il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all’eredità, può trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto previsto dall’art. 540 cod. civ.).
La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati. Sono ovviamente fatte salvi i diritti acquistati da soggetti terzi sopra i beni dell’eredità (art. 525 cod. civ.).
Decade dal diritto di rinunciare (e si considera erede puro e semplice) il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa (art. 527 cod. civ.).
Devoluzione dell’eredità
Che cosa accade all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia? A chi spettano i beni?
Si distinguono due situazioni:
a nelle successioni legittime (vedi le schede sulla successione del coniuge , dei figli , dei parenti ): se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, salvo il diritto di rappresentazione , che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità; se invece non vi sono altri coeredi legittimi, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse;
nelle successioni testamentarie (vedi le schede sul testamento olografo ): se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione; se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.