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Manutenzioni delle facciate

Pubblicato da Salvatore Rizzica sopra Settembre 21, 2022
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Manutenzione della facciata e del balcone, attenzione alla responsabilità dei condòmini

Se la manutenzione della facciata e del balcone non viene deliberata dall’assemblea condominiale, perché ad esempio non si raggiunge il quorum, o se non vengono stanziati i fondi, i condòmini devono intervenire in modo autonomo per mettere in sicurezza i beni. A stabilirlo è stata la Cassazione.

In particolare, con la sentenza n. 31592 la Cassazione ha chiarito che se i singoli proprietari non intervengono autonomamente per evitare danni a terzi, in seguito al mancato intervento dell’amministratore, rischiano di incorrere in una responsabilità civile e anche penale. In merito a quest’ultima, come evidenziato da Italia Oggi, “l’ipotesi di reato alla quale hanno fatto riferimento i giudici nella specie è quella di cui all’art. 677 c.p., articolo che reca la rubrica ‘’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”.

Secondo quanto sottolineato da Italia Oggi, “si tratta di una disposizione che è stata depenalizzata con il dlgs n. 507/99 nella parte in cui si punisce il proprietario di un edificio che necessita di manutenzione, o chi sia tenuto per lui a tale adempimento, il quale ometta di attivarsi per rimuovere la situazione di pericolo”, ma “la previsione di cui al terzo comma della disposizione in questione, per la sua maggiore gravità, ha mantenuto rilevanza penale. Ove, infatti, si metta in pericolo l’incolumità delle persone, la pena è quella dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda”.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha precisato che, se non vengono effettuati i necessari lavori di manutenzione per mettere in sicurezza le parti di edifici condominiali per mancata formazione della volontà assembleare e/o per omesso stanziamento dei fondi necessari, è esclusa la responsabilità dell’amministratore per il reato di cui all’art. 677 c.p.. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia stata evidenziata a terzi, la responsabilità ricade su ogni singolo proprietario che ha “l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa”.

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