Manutenzioni delle facciate
Manutenzione della facciata e del balcone, attenzione alla responsabilità dei condòmini
Se la manutenzione della facciata e del balcone non viene deliberata dall’assemblea condominiale, perché ad esempio non si raggiunge il quorum, o se non vengono stanziati i fondi, i condòmini devono intervenire in modo autonomo per mettere in sicurezza i beni. A stabilirlo è stata la Cassazione.
In particolare, con la sentenza n. 31592 la Cassazione ha chiarito che se i singoli proprietari non intervengono autonomamente per evitare danni a terzi, in seguito al mancato intervento dell’amministratore, rischiano di incorrere in una responsabilità civile e anche penale. In merito a quest’ultima, come evidenziato da Italia Oggi, “l’ipotesi di reato alla quale hanno fatto riferimento i giudici nella specie è quella di cui all’art. 677 c.p., articolo che reca la rubrica ‘’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”.
Secondo quanto sottolineato da Italia Oggi, “si tratta di una disposizione che è stata depenalizzata con il dlgs n. 507/99 nella parte in cui si punisce il proprietario di un edificio che necessita di manutenzione, o chi sia tenuto per lui a tale adempimento, il quale ometta di attivarsi per rimuovere la situazione di pericolo”, ma “la previsione di cui al terzo comma della disposizione in questione, per la sua maggiore gravità , ha mantenuto rilevanza penale. Ove, infatti, si metta in pericolo l’incolumità delle persone, la pena è quella dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda”.
Con la sua sentenza, la Cassazione ha precisato che, se non vengono effettuati i necessari lavori di manutenzione per mettere in sicurezza le parti di edifici condominiali per mancata formazione della volontà assembleare e/o per omesso stanziamento dei fondi necessari, è esclusa la responsabilità dell’amministratore per il reato di cui all’art. 677 c.p.. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia stata evidenziata a terzi, la responsabilità ricade su ogni singolo proprietario che ha “l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa”.